I.I.S. "LEARDI"

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Istituto di Istruzione Superiore

Whistleblowing

6 Lug 23 admin_leardi

Il whistleblowing è una misura per la prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione, di cui all’articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, menzionata nel Piano Nazionale Anticorruzione e ripresa dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione USR Piemonte.

 

Con la Delibera n. 430/2016, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha individuato nel Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale il Responsabile della prevenzione della corruzione per le istituzioni scolastiche, al quale vanno inviate le segnalazioni di fatti che configurano ipotesi di corruzione, limitatamente alle scuole.

Pertanto, Docenti, Personale ATA, Dirigenti scolastici o altri pubblici dipendenti che abbiano assistito a illeciti o a negligenze o ne siano venuti a conoscenza in relazione allo svolgimento della propria attività lavorativa possono inviare la segnalazione scrivendo alla casella di posta:
prevenzionecorruzione@istruzionepiemonte.it

L’Amministrazione che riceve la segnalazione è tenuta ad assicurare la riservatezza dell’identità di chi ha effettuato la segnalazione.

Nella misura del whistleblower non rientrano: Fatti e situazioni non conosciuti direttamente, ma riferiti da terzi – Segnalazioni di rilevanza penale, già all’attenzione dell’Autorità giudiziaria – Segnalazioni non provenienti da docenti, personale ATA, dirigenti scolastici o comunque pubblici dipendenti – Segnalazioni generiche e poco circostanziate – Segnalazioni di fatti ed episodi che non abbiamo a che fare con la corruzione.

Di seguito informative generiche sul Whistleblowing

Che cos’è la Direttiva UE sul Whistleblowing

I whistleblower sono fondamentali per mantenere una società aperta e trasparente, in quanto denunciano atti illeciti e irregolarità. Per garantire che i segnalanti vengano protetti adeguatamente da eventuali ritorsioni, il 16 dicembre 2019 è stata pubblicata la Direttiva UE 2019/1937 sul Whistleblowing.

Gli obiettivi della Direttiva Europea sul Whistleblowing sono:

  • Rilevare e prevenire comportamenti scorretti e violazioni di leggi e regolamenti;
  • Migliorare l’applicazione della legge creando canali di segnalazione efficaci, affidabili e sicuri per i segnalanti;
  • Proteggere i whistleblower aiutandoli a denunciare atti illeciti o irregolarità, garantendo la segnalazione anonima.

Cosa si può segnalare

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica e che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Cosa non si può segnalare:

  • meri sospetti o voci;
  • rimostranze personali del segnalante;
  • rivendicazioni attinenti al rapporto di lavoro o di collaborazione;
  • rivendicazioni attinenti ai rapporti con i superiori gerarchici o i colleghi.

Il recepimento della Direttiva 2019/1937 in Italia

Il termine per il recepimento delle Direttiva UE sul Whistleblowing è scaduto lo scorso 17 dicembre 2021; come si può osservare dall’immagine qui sotto, diversi sono gli Stati membri che non hanno ancora provveduto al recepimento della normativa nei rispettivi ordinamenti.

Prima dell’arrivo della nuova legge italiana sul whistleblowing, quest’ultimo era regolato dalla Legge 179 del 2017, che aveva introdotto l’obbligo di dotarsi di canali di segnalazioni anche per le aziende del settore privato dotate di modello organizzativo 231, integrando in questo modo la preesistente disciplina prevista per il settore pubblico (art. 54-bis, D. Lgs. n. 165/2001).

Diversi sono stati gli esponenti che hanno denunciato nei mesi precedenti il recepimento l’inerzia dello Stato italiano circa la trasposizione della Direttiva UE sul Whistleblowing nel nostro ordinamento nazionale, visto il termine scaduto a fine 2021. Tra questi la Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, che nel febbraio 2022 aveva definito urgente il recepimento della normativa, l’ONG The Good Lobby Italia insieme a Giuseppe Busia, Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che avevano lanciato un nuovo appello alla Camera durante il World Whistleblower Day (23 giugno).

Il 2 agosto 2022,  la Camera dei Deputati ha approvato il Disegno di legge, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttiva europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione Europea – Legge di delegazione europea 2021”. Tra le direttive europee si trova la numero 1937 del 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (chiamata in breve “Direttiva Whistleblowing”).
Il 10 settembre 2022 è entrata ufficialmente in vigore la legge recante delega al governo che prevedeva un nuovo termine per il recepimento della normativa, fissato a 90 giorni (10 dicembre).
Venerdì 9 dicembre, a 24 ore dalla scadenza della legge delega, il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo per procedere all’attuazione del recepimento della Direttiva UE 1937/2019 in materia di whistleblowing. Il passaggio successivo ha visto le Commissioni Parlamentari raccogliere i pareri di diversi esponenti, come il Garante Privacy, Confindustria, la società civile.

Il 9 marzo 2023 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo recante attuazione della Direttiva UE 1937/2019 in materia di whistleblowing e la nuova legge italiana sul Whistleblowing (d.lgs n.24) è entrato ufficialmente in vigore.

Le aziende italiane pubbliche e private con più di 250 dipendenti sono chiamate a implementare un sistema di segnalazione di illeciti interno entro il 15 luglio, mentre quelle con più di 50 dipendenti hanno tempo fino al 17 dicembre per adeguarsi ai nuovi requisiti.

La protezione dei segnalanti è al centro della Direttiva sul Whistleblowing

Il tema principale della Direttiva è la protezione dei segnalanti. Ecco i punti essenziali:

  • La protezione non viene garantita solo ai dipendenti che effettuano la segnalazione, ma anche ai clienti, fornitori, tirocinanti, candidati, ex dipendenti, giornalisti…;
  • Le persone coinvolte sono protette dal licenziamento, dal demansionamento e da altre forme di discriminazione;
  • La protezione si applica solo alle segnalazioni di illeciti relativi al diritto dell’UE, come frode fiscale, riciclaggio di denaro o reati in materia di appalti pubblici, sicurezza dei prodotti e stradale, protezione dell’ambiente, salute pubblica e tutela dei consumatori e dei dati;
  • Il segnalante può scegliere se riportare un sospetto all’interno dell’azienda o direttamente all’autorità di vigilanza competente. Se non accade nulla in risposta a tale segnalazione, o se il segnalante ha motivo di ritenere che sia nell’interesse pubblico, può rivolgersi direttamente ai media. I segnalanti sono protetti in entrambi i casi.

Con queste misure protettive l’UE garantisce ai segnalanti che non devono temere ritorsioni e allo stesso tempo incoraggia le persone a segnalare le violazioni all’interno dell’azienda.